1. I prodotti erboristici preconfezionati devono riportare sulle confezioni o sulle etichette, in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c),
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a) la dizione «prodotto erboristico» con funzione di denominazione legale di vendita;
b) le indicazioni relative alla denominazione comune e alla denominazione botanica della pianta secondo il sistema binomiale del linguaggio scientifico di classificazione, quando nella presentazione del prodotto è fatto riferimento ad una pianta specifica o quando la denominazione di fantasia, se usata, determina il medesimo risultato, seguite eventualmente dall'indicazione della parte di pianta utilizzata.
2. I prodotti erboristici preconfezionati possono essere identificati anche da denominazioni di fantasia.
3. La denominazione comune, la dizione «prodotto erboristico» e l'eventuale denominazione di fantasia, sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati, possono essere riportate anche in carattere braille.
4. Le indicazioni degli ingredienti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono riportate in ordine decrescente di quantità presente riferita al peso o al volume, specificando:
a) la parte della pianta che è stata utilizzata;
b) quando conosciuta, la titolazione di princìpi attivi significativi riconosciuti da una delle farmacopee ufficiali di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) in caso di estratti, il tipo di estratto e i valori di concentrazione percentuale dello stesso presenti nel prodotto.
5. Le indicazioni di cui al comma 4 valgono altresì per gli ingredienti che compongono i prodotti erboristici derivanti da miscele.
6. Le indicazioni relative alle proprietà specifiche del prodotto erboristico, le eventuali modalità per l'utilizzazione da parte