Art. 9.
(Etichettatura).

      1. I prodotti erboristici preconfezionati devono riportare sulle confezioni o sulle etichette, in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c),

 

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d), e), f), g), h), i), l), m) e m-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, specificando:

          a) la dizione «prodotto erboristico» con funzione di denominazione legale di vendita;

          b) le indicazioni relative alla denominazione comune e alla denominazione botanica della pianta secondo il sistema binomiale del linguaggio scientifico di classificazione, quando nella presentazione del prodotto è fatto riferimento ad una pianta specifica o quando la denominazione di fantasia, se usata, determina il medesimo risultato, seguite eventualmente dall'indicazione della parte di pianta utilizzata.

      2. I prodotti erboristici preconfezionati possono essere identificati anche da denominazioni di fantasia.
      3. La denominazione comune, la dizione «prodotto erboristico» e l'eventuale denominazione di fantasia, sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati, possono essere riportate anche in carattere braille.
      4. Le indicazioni degli ingredienti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono riportate in ordine decrescente di quantità presente riferita al peso o al volume, specificando:

          a) la parte della pianta che è stata utilizzata;

          b) quando conosciuta, la titolazione di princìpi attivi significativi riconosciuti da una delle farmacopee ufficiali di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

          c) in caso di estratti, il tipo di estratto e i valori di concentrazione percentuale dello stesso presenti nel prodotto.

      5. Le indicazioni di cui al comma 4 valgono altresì per gli ingredienti che compongono i prodotti erboristici derivanti da miscele.
      6. Le indicazioni relative alle proprietà specifiche del prodotto erboristico, le eventuali modalità per l'utilizzazione da parte

 

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dei bambini e le precauzioni d'uso, se necessarie, oltre che sull'etichetta, possono essere ulteriormente riportate anche su altra documentazione illustrativa fornita in accompagnamento al prodotto medesimo.
      7. Alla etichettatura dei prodotti erboristici si estendono, per quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.